Il particolare e delicato momento che si sta vivendo impone una informazione dettagliata e precisa sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Dispositivi atti a proteggere dal rischio di esposizione ad agenti biologici.
Prima di proseguire è doveroso fare una premessa: non scriviamo questo articolo “per sentito dire”, ma è redatto in base ad informazioni provenienti da organi UFFICIALI. In calce al presente articolo riportiamo i riferimenti normativi.
Cosa sono i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Si tratta di attrezzature utilizzate per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe, ecc.). I DPI per le vie respiratorie sono diversi in base allo scopo per cui devono essere impiegati. La protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, per lo più in funzione delle dimensioni, della forma e della densità, impedendone l’inalazione.
Gli indumenti da lavoro d’altra parte, non sono DPI (tute, camici, ecc.) e non proteggono il lavoratore dai rischi specifici, servono per lo più ad evitare di sporcare o contaminare gli abiti civili e devono essere tolti quando il lavoratore abbandona l’area di lavoro, riposti separatamente dai normali indumenti e, se necessario, disinfettati, puliti o sostituti.
Classificazione dei DPI
I DPI sono classificati in tre categorie in base al regolamento UE 2016/425.
I categoria
Di progettazione semplice (guanti generici per normali attività di pulizia, creme barriera)
II categoria
Dispositivi non inclusi nei gruppi I e III
III categoria
Di progettazione complessa, destinati a proteggere da lesioni gravi, permanenti o dalla morte (ad es. protezione delle vie respiratorie da agenti biologici pericolosi) per l’utilizzo dei quali è obbligatorio l’addestramento.
Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l’ingestione accidentale o per via parenterale anche tramite morsi, graffi e punture di insetti.
È necessario quindi, utilizzare i DPI specifici più idonei a prevenire le diverse modalità di infezione:
- protezione del corpo;
- protezione delle mani;
- protezione degli occhi;
- protezione delle vie respiratorie.
Protezione delle vie respiratorie
I DPI per le vie respiratorie sono diversi in base allo scopo per cui devono essere impiegati. L’obiettivo di questi Dispositivi di Protezione Individuale è sempre evitare o limitare l’ingresso di agenti potenzialmente pericolosi (fumi, polveri, fibre o microrganismi) nelle vie aeree. La protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, per lo più in funzione delle dimensioni, della forma e della densità, impedendone l’inalazione.
I microrganismi sono trasportati in aria adesi a particelle solide o liquide (bioaerosol) in grado di rimanere in sospensione per periodi di tempo variabili a seconda delle dimensioni. Pertanto, nello svolgimento di attività che potrebbero causare dispersione di bioaerosol, è necessario utilizzare i DPI per le vie respiratorie per prevenire il rischio di esposizione agli agenti biologici patogeni.
Alcuni esempi di attività lavorative a rischio sono: le attività sanitarie a contatto con pazienti affetti da malattie infettive a trasmissione aerea, le attività zootecniche, alcune procedure condotte nei laboratori biologici e microbiologici, il lavoro presso impianti di trattamento di rifiuti solidi o liquidi e la manutenzione e bonifica di impianti idrici e di climatizzazione.
I DPI più utilizzati per la protezione delle vie aeree sono le semimaschere filtranti monouso che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma tecnica UNI EN 149:2001 (Semimaschere filtranti antipolvere – Requisiti, prove, marcatura).
Questi sono dispositivi muniti di filtri che proteggono bocca, naso e mento; si suddividono in tre classi in funzione dell’efficienza filtrante:
- FFP1,
- FFP2,
- FFP3.
Le lettere FF sono l’acronimo di “facciale filtrante”, P indica la “protezione dalla polvere”, mentre i numeri 1, 2, 3 individuano il livello crescente di protezione. In presenza di contaminazioni elevate o di agenti biologici estremamente pericolosi come quelli di gruppo 4 (per es. virus delle febbri emorragiche), potrebbe essere necessario isolare completamente l’operatore dall’ambiente esterno impiegando autorespiratori che forniscono aria diversa da quella dell’ambiente di lavoro.
In virtù del fatto che, in mancanza di una norma specifica, sono riconosciute valide le certificazioni CE di Tipo rilasciate da un Organismo Notificato, attualmente sono disponibili dispositivi per la protezione delle vie aeree dagli agenti biologici di gruppo 2 e 3, come DPI di III categoria che non rispondono alla norma UNI EN 149, ma sono dotati di certificazione CE di Tipo.
Per le attività sanitarie, veterinarie o di laboratorio e, comunque in presenza di pazienti, animali o campioni biologici potenzialmente infetti da microrganismi a trasmissione aerea responsabili di patologie gravi ( meningite, tubercolosi, ecc), è raccomandato l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali quali maschere intere con protezione P2, aventi capacità filtrante pari almeno al 95%, perdita di tenuta non superiore al 10% ed efficienza di filtrazione dei microrganismi del 94%.
Nell’esecuzione di particolari procedure assistenziali che possono aumentare il rischio di dispersione nell’aria di secrezioni respiratorie (es. broncoscopie, aerosolterapie) è raccomandabile dotarsi di protezioni aventi efficienza filtrante P3.
Non sono DPI le “mascherine chirurgiche” o “igieniche” sprovviste di filtro di cui alla norma UNI EN 14683, comunemente impiegate in ambito sanitario e nell’industria alimentare. Queste infatti appartengono alla categoria dei dispositivi medici e non proteggono l’operatore, bensì le persone che ci sono vicine dalle possibili contaminazioni.
I facciali filtranti monouso non dovrebbero essere riutilizzati e devono essere scartati se danneggiati, sporchi o contaminati da fluidi biologici; quelli riutilizzabili devono essere sanificati prima di essere nuovamente indossati.
Riferimenti normativi
Titolo III del Decreto Legislativo 81/2008
Allegato VIII del Decreto Legislativo 81/2008
Regolamento (UE) 2016/425 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 201
Circolare n.15 del 27 giugno 2012 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia